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Come richiedere all'Inps il rimborso delle assunzioni in nero

L’INPS, con circolare n.129, modifica quando regolamentato in materia di sanzioni civili per l’impiego irregolare di lavoratori dipendenti. In particolare il riferimento è per tutti gli illeciti accertati dopo il 24 settembre 2015, per i quali non dovranno più essere applicate le maggiorazioni del 50%. Il riferimento normativo è l’art. 22 del DLgs 151/2015 che ha escluso la maggiorazione per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.




Rimborsi

Di conseguenza, la circolare tratta anche la tematica dei rimborsi, richiedibili da quei datori di lavoro che nel frattempo hanno già provveduto al versamento delle sanzioni calcolate prima del nuovo riferimento normativo.




In questo caso, si ha chiaramente diritto al rimborso della differenza tra quanto versato a titolo di
maggiorazione sulle sanzioni e quanto effettivamente dovuto. Per ottenere il rimborso i datori di lavoro dovranno utilizzare i servizi erogati dall’INPS in via telematica, nella sezione  sezione“Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”




Sanzioni

Si tornano quindi ad applicare le sanzioni civili previste dalla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della Legge 388/2000, che prevedono il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi e il 30% dei contributi omessi, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi.

Ai soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, o comunque vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano le seguenti sanzioni:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, si applica il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con la sanzione civile che non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia in caso di intenzione specifica del datore di lavoro di non versare i contributi o premi, occultando rapporti di lavoro in essere o retribuzioni erogate, si applica la sanzione pari al 30%, con un massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per chi volesse può consultare la circolare Inps n. 129 è possibile collegarsi al sito web dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla sezione dedicate alle Circolari emesse dall’istituto. seleziona e consulta